Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 55
Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti
In vigore dal 28 feb 1996
1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore.
2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine.
3. In ogni caso l'Amministrazione può sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso.
4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore è tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sarà escluso dai nuovi appalti, giusta l' del regolamento per la contabilità generale dello Stato.
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