Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 55

Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti

In vigore dal 28 feb 1996
1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore. 2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine. 3. In ogni caso l'Amministrazione può sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso. 4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore è tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sarà escluso dai nuovi appalti, giusta l' del regolamento per la contabilità generale dello Stato.
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Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti (Art. 55 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo