Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 54

Casi particolari per il secondo collaudo

In vigore dal 28 feb 1996
1. Quando la fornitura viene effettuata direttamente agli enti, distaccamenti e reparti o trattasi di forniture a carattere di somministrazione, l'esame definitivo del prodotto rifiutato al primo collaudo è deferito al capo dell'organo direttivo di commissariato territoriale o al comandante dell'ente, distaccamento o reparto interessato, secondo quanto previsto in contratto. 2. Le predette autorità possono, con l'assistenza di un ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, procedere direttamente al secondo collaudo o delegare un ufficiale superiore di loro fiducia estraneo al precedente giudizio. 3. Quando sia accertato che sussistono lievi differenze tra gli oggetti in contestazione ed il campione tipo e le condizioni tecniche e che tali differenze non pregiudicano l'uso, l'estetica e la durata degli oggetti stessi, si può deliberare l'accettazione della partita con l'applicazione di un adeguato sconto. 4. Il fornitore che intenda appellarsi deve presentare ricorso nei termini e modalità indicati al precedente , comma 2. 5. Tutti i giudizi inerenti il secondo collaudo sono definitivi ed inappellabili, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria. 6. Il fornitore, cui sarà comunicato il giorno, l'ora ed il luogo del secondo collaudo, ha la facoltà di assistervi di persona o a mezzo di proprio rappresentante.
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Casi particolari per il secondo collaudo (Art. 54 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo