Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo V
Art. 56
Reintroduzione dei materiali
In vigore dal 28 feb 1996
1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce.
2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.
3. La reintroduzione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifiutata od una nuova concessione di rivedibilità.
4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalità per inadempienza previste nel presente capitolato.
Storico versioni
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