Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo I
Art. 8
Garanzia verso terzi
In vigore dal 28 feb 1996
1. L'impresa assume ogni responsabilità connessa ad infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. L'impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi.
3. L'impresa assume altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potrà rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.
Storico versioni
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