Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo I

Art. 5

Osservanza delle condizioni di lavoro

In vigore dal 28 feb 1996
1. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali. 2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate. 3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sarà corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
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Osservanza delle condizioni di lavoro (Art. 5 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo