Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo I
Art. 4
Comunicazioni e notifiche
In vigore dal 28 feb 1996
1. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa:
di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-4