Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo I

Art. 3

Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti

In vigore dal 28 feb 1996
1. I termini espressi in giorni si intendono per giorni di calendario e, pertanto, sono consecutivi e continui; i termini espressi in mesi si intendono computati a decorrere dal giorno e dal mese di inizio fino al corrispondente giorno del mese finale: in mancanza di giorno espresso, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale. 2. La decorrenza dei termini indicati nei contratti si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi; quando l'ultimo giorno del termine cade in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo. 3. I contratti impegnano l'impresa dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di aggiudicazione ove la gara sia stata effettuata con la procedura dell'offerta-contratto o quando nell'avviso di gara o nella lettera d'invito sia stato previsto che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto formale. 4. I contratti stipulati impegnano invece l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.
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Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti (Art. 3 Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato.) — Testo vigente | Portale Normativo