Art. 62 · Casi di applicazione
Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo VII

Art. 62

62 / 69

Casi di applicazione

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità: a) quando si renda colpevole di frode; b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte; d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione; e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-62