Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato›Capo VII
Art. 62
62 / 69Casi di applicazione
In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità:
a) quando si renda colpevole di frode;
b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata;
c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte;
d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonché la data di inizio della produzione;
e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-62