Art. 47 · Facoltà del fornitore
Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariatoCapo V

Art. 47

47 / 69

Facoltà del fornitore

In vigore dal 28 feb 1996
1. Il fornitore ha la facoltà di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sarà preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione. 2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmerà la validità del collaudo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:1995-08-05;583#art-arr-47