Art. 4

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

In vigore dal 29 dic 1994
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione. 2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
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Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento (Art. 4 Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) — Testo vigente | Portale Normativo