Art. 4
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento
In vigore dal 29 dic 1994
Esclusioni dal diritto di accesso
già previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-4