Art. 5
Differimento del diritto di accesso
In vigore dal 29 dic 1994
1. Il differimento del diritto di accesso è disposto ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento è determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-5