Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 dic 1994
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 24, comma 4, il quale prevede che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare mediante regolamenti le categorie di documenti sottratti all'accesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l' che disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 17 dicembre 1993 con cui è stato trasmesso il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 23 novembre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 2693 dell'11 ottobre 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono individuate dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-1