Art. 6

Documenti accessibili

In vigore dal 29 dic 1994
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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