Art. 9
Pubblicità aggiuntiva
In vigore dal 29 dic 1994
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre forme o modalità di pubblicità aggiuntive del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 ottobre 1994
Il Ministro: FISICHELLA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 355
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-9