Art. 9

Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 29 dic 1994
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre forme o modalità di pubblicità aggiuntive del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 ottobre 1994 Il Ministro: FISICHELLA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 355
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo