Art. 7

Ufficio relazioni con il pubblico

In vigore dal 29 dic 1994
1. Con successivo provvedimento sarà istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Ufficio relazioni con il pubblico (Art. 7 Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) — Testo vigente | Portale Normativo