Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

In vigore dal 29 dic 1994
1. Ai sensi dell', comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e per la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documentazione relativa a progetti di allestimento e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione di beni culturali con particolare riferimento alle planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei depositi, nonché degli impianti in genere e di quelli di sicurezza in particolare; b) documentazione relativa a progetti di restauro e/o ristrutturazione di edifici pubblici e privati con particolare riferimento alle planimetrie, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità; c) documentazione relativa alle richieste di scorta armata per il trasporto di beni culturali; d) documentazione relativa ai beni del demanio militare; e) documentazione relativa alla vigilanza sul commercio dei beni culturali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità; f) documentazione relativa all'applicazione dell' della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte), nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità; g) documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali e internazionali di polizia e con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.
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