Art. 8
Modifiche del presente regolamento
In vigore dal 29 dic 1994
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-8