Art. 8 · Modifiche del presente regolamento

Art. 8

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Modifiche del presente regolamento

In vigore dal 29 dic 1994
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
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Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-8