Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.
In vigore dal 29 dic 1994
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.
1. Ai sensi dell', comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documentazione riguardante il dipendente dell'amministrazione contenente notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o comunque collegate alla sua persona;
b) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;
c) documentazione concernente lavori di commissioni e organi collegiali fino alla conclusione del relativo procedimento, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;
d) rapporti alla procura generale della Corte dei conti e richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, patrimoniali, contabili o penali;
e) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale della Corte dei conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie;
f) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, associazioni ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
g) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività istruttoria, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-3