Art. 4 · Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

Art. 4

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Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

In vigore dal 29 dic 1994
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione. 2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1994-10-26;682#art-4