Capo III
Art. 6
Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi
In vigore dal 21 ott 1995
1. Presso gli ordini provinciali degli architetti e presso il Consiglio nazionale degli architetti sono istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che effettuano in Italia prestazioni professionali secondo le disposizioni dell' del decreto legislativo.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-6