Capo II
Art. 3
Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento
In vigore dal 21 ott 1995
1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo, ai sensi dell' del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, soltanto il certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il proprio domicilio in Italia, qualora la presentazione della domanda avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la domanda deve essere corredata anche del certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all', comma 2, lettera b), del dereto legislativo e del certificato di cittadinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-3