Capo III

Art. 7

Iscrizione nel registro

In vigore dal 21 ott 1995
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato è presentata domanda, redatta in lingua italiana e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione sarà svolta la prestazione. Alla domanda sono allegati: a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti che lo abilitano alla professione di architetto; b) un certificato, di data non anteriore a dodici mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello Stato medesimo; c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, nella quale deve indicare la natura e la presumibile durata dell'attività da svolgere e la eventuale sede temporanea in cui sarà svolta. 2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'ordine provinciale nel cui registro è iscritto, l'interessato deve presentare all'ordine medesimo la dichiarazione preliminare di cui alla lettera c) del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione o della libera prestazione dei servizi, ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la competente autorità dello Stato membro in cui il professionista è stabilito.
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