Capo IV
Art. 11
AbrogatoEsercizio della professione di architetto in altri Stati membri da parte di cittadini italiani
In vigore dal 22 feb 2003
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-11