Capo IV
Art. 10
Traduzione e validità dei documenti
In vigore dal 21 ott 1995
1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di iscrizione all'albo degli architetti o nel registro delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell', commi 3 e 4, del decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-10