Capo III

Art. 9

Tenuta dei registri

In vigore dal 21 ott 1995
1. Nel registro delle prestazioni dei servizi, tenuto dal consiglio dell'ordine provinciale degli architetti, per ciascun iscritto, sono annotati: a) le generalità complete; b) la cittadinanza; c) lo Stato di origine o provenienza; d) il titolo che lo abilita all'attività nel settore dell'architettura e gli eventuali estremi del decreto di riconoscimento; e) le prestazioni di servizi effettuate. 2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli architetti sono annotati, per ciascun professionista, il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale. 3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio nazionale degli architetti.
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