Capo II

Art. 4

Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria

In vigore dal 21 ott 1995
1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi dell' del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, i seguenti documenti: a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata; b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all', comma 2, lettera b), del decreto legislativo; c) il certificato di cittadinanza; d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio domicilio in Italia. 2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticità del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze sulla ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza del pofessionista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo