Capo I

Art. 1

Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti

In vigore dal 21 ott 1995
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384 CEE del 10 giugno 1985, n. 85/614 CEE del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, elaborato in conformità ai criteri di delega della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 12 che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo e al registro degli architetti; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la nota n. 2118/93/U.L./V.3 del 19 novembre 1993, con la quale è stato inviato il presente schema di regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: . Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti 1. Ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, di seguito denominato decreto legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale era stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-1

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