Capo II
Art. 2
Iscrizione all'albo degli architetti
In vigore dal 21 ott 1995
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli architetti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso di un titolo riconosciuto che li abilita all'esercizio in Italia dell'attività nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine degli architetti, nella cui circoscrizione intendono stabilirsi, domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati negli articoli successivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-2