Capo II
Art. 5
Iscrizione all'albo delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura
In vigore dal 21 ott 1995
Iscrizione all'albo delle persone distintesi
nell'ambito dell'architettura
1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, di cui all' del decreto legislativo, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) dell', il provvedimento, in originale o in copia autenticata, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato è stato autorizzato a servirsi del titolo di architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla medesima autorità dal quale risultino gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della disposizione legislativa in forza della quale il provvedimento stesso è stato emanato.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-06-10;776#art-5