Titolo primo
Art. 8
Modalità di accreditamento al concessionario competente
In vigore dal 31 dic 1993
Modalità di accreditamento
al concessionario competente
1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall' della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale.
2. L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.
4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.
5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.
6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.
7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.
Storico versioni
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