Titolo primo

Art. 4

Autorizzazione all'apertura di più conti

In vigore dal 31 dic 1993
1. Il contribuente che risulti titolare di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, può chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di più conti. 2. L'autorizzazione può essere concessa solo nei casi di accertata impossibilità di versamento nei termini delle somme dovute all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell' del presente regolamento. Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute. 3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli e seguenti del presente regolamento, non è consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente.
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Autorizzazione all'apertura di più conti (Art. 4 Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo