Titolo primo
Art. 1
Intestatari di conto fiscale
In vigore dal 31 dic 1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale;
Visto, in particolare, il comma 38 del predetto art. 78, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso art. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici";
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nei sopracitati commi dell'art. 78 della legge 413 del 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;
Constatato che in data 27 dicembre 1993 è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Intestatari di conto fiscale
1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per la quale vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.
2. Il conto fiscale è aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell', comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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