Titolo primo
Art. 10
Compenso alle aziende di credito
In vigore dal 31 dic 1993
1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle sonme spettanti ai sensi dell', comma 1.
2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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