Titolo primo
Art. 7
Versamenti mediante delega ad azienda di credito
In vigore dal 31 dic 1993
1. In alternativa a quanto previsto dall', comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all', comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all', comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.
3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è, in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Storico versioni
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