Titolo primo

Art. 3

Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione

In vigore dal 31 dic 1993
Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione 1. Nei confronti di ciascun contribuente è intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i r/mborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto. 2. Per i soggetti di cui all' l'utilizzo del conto fiscale è esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonché di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari. 4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale. 5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione è tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.
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