Titolo primo

Art. 6

Versamenti ai concessionari

In vigore dal 31 dic 1993
1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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