Titolo primo

Art. 11

Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato

In vigore dal 31 dic 1993
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente , comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo , nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. 4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto.
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