Titolo primo

Art. 13

Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito

In vigore dal 31 dic 1993
Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.
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Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito (Art. 13 Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo