Titolo primo

Art. 16

S a n z i o n i

In vigore dal 31 dic 1993
1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato.
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