Titolo secondo

Art. 21

Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia

In vigore dal 31 dic 1993
Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta. 2. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
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