Titolo secondo

Art. 23

Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati

In vigore dal 31 dic 1993
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati. 2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.
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