Titolo secondo
Art. 24
Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi
In vigore dal 8 ago 2024
1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente .
2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, e' abrogato". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-24