Titolo secondo

Art. 19

Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici

In vigore dal 31 dic 1993
Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione.
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