Titolo secondo
Art. 19
Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici
In vigore dal 31 dic 1993
Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
disposti dagli uffici
1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-19