Titolo secondo
Art. 22
Prestazione della garanzia da parte degli intestatari
In vigore dal 31 dic 1993
Prestazione della garanzia
da parte degli intestatari
1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all' l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'arti-colo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. È consentito il cumulo di più forme di garanzia.
2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.
3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-22