Titolo terzo

Art. 25

Limiti alla erogazione dei rimborsi

In vigore dal 31 dic 1993
1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell' non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti: a) lire 20 milioni nel 1994; b) lire 40 milioni nel 1995; c) lire 60 milioni nel 1996; d) lire 80 milioni nel 1997. 2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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