Titolo terzo

Art. 28

Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici

In vigore dal 31 dic 1993
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici 1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell' della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione.
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