Titolo primo
Art. 15
Estratto conto
In vigore dal 6 apr 1996
1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.
2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per l'anno 1995 il termine del 20 marzo previsto dal presente articolo 15 e' differito al 20 dicembre ed il relativo adempimento e' a carico del concessionario in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-15