Titolo primo
Art. 12
Commissione ai concessionari
In vigore dal 31 dic 1993
1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procederà ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-12