Titolo primo
Art. 14
Aggiornamento dei conti fiscali
In vigore dal 31 dic 1993
1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:
a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari;
b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;
c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato;
d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;
e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567#art-14